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Mediazione Civile e Commerciale Online

Risolvere un Tuo problema legale
non è mai stato così facile

Se sei anche stanco di attendere anni per risolvere una Tua controversia in materia di:

CONDOMINIO, DIRITTI REALI, CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI, RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTE DA RESPONSABILITA’ MEDICA E SANITARIA, DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, RECUPERO CREDITI,
allora leggi con attenzione quello che c’è scritto su questa pagina Affrontare una causa al giorno d’oggi può essere molto lungo e costoso.
I tribunali sono inflazionati e per questo motivo il “sistema giustizia” italiano è inefficiente.

OGGI C'È UN'ALTERNATIVA PER LE TUE CONTROVERSIE SCEGLI LA MEDIAZIONE ONLINE

Il Punto Giuridico, sede distaccata dell’Organismo di mediazione IIMA, organizza le mediazioni on-line, dando la possibilità agli avvocati e alle parti di partecipare in videoconferenza tramite differenti piattaforme.
Avvocati e parti si possono connettere direttamente dai propri studi senza doversi necessariamente recare presso la sede di riferimento dell’Organismo di Mediazione, abbattendo i costi di trasporto e abbreviando notevolmente anche le tempistiche relative agli incontri di mediazione.

Per partecipare on-line è sufficiente essere provvisti di un device con webcam (preferibilmente un computer) e di una connessione ad internet stabile.
Il contatto generalmente avviene qualche minuto prima della mediazione, ma qualora ci fossero dubbi sulla fattibilità e sulla stabilità della connessione è previsto un test precedente all’incontro di mediazione.
Le parti avranno anche la possibilità di confrontarsi singolarmente con il mediatore e se necessario inoltrare documentazione privata.
L’intera procedura on line è regolamentata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.

Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Dal 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nella mediazione.

Il confronto tra le parti avviene attraverso un sistema di web-conference attraverso il quale ogni parte potrà esporre le proprie richieste con interventi moderati dal mediatore al fine di trovare un punto d’incontro che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti partecipanti.

CHI PUÓ ATTIVARE UNA MEDIAZIONE

NB. É necessaria la presenza di un avvocato per avviare una mediazione. L'avvocato deve essre presente in ogni fase della procedura.
Nei confronti di chi può essere attivata una mediazione?
La mediazione può essere attivata sia nei confronti di un soggetto privato ( cittadino o impresa) sia nei confronti di un soggetto pubblico (Comune o ente pubblico)

Nei confronti di chi può essere attivata una mediazione ONLINE?

La mediazione può essere attivata sia nei confronti di un soggetto privato (cittadino o impresa) sia nei confronti di un soggetto pubblico (Comune o ente pubblico)

ECCO PERCHE’ SCEGLIERE LA MEDIAZIONE ONLINE - La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal Dlgs. 28/10. - Puoi risolvere una Tua controversia legale in meno di tre mesi; - Hai il pieno controllo sulla decisione finale, ovvero il contenuto dell’accordo è frutto della trattativa tra te e l’altra parte e non un’imposizione di un terzo (giudice) estraneo alla lite. - I costi sono prevedibili. Prima di cominciare una disputa sai già a quali spese vai incontro e non può essere richiesta una spesa maggiore; - Partecipi ala mediazione accompagnato dal Tuo legale di fiducia. - Benefici del credito d’imposta fino a 500 euro. Es. se la tua controversia è del valore di € 50.000 il costo per una mediazione obbligatoria sarà di € 477,95 (IVA Compresa). In caso di esito positivo della mediazione la somma si euro 477,95 ti verrà riconosciuta come credito di cui potrai beneficiare inserendo nella dichiarazione dei redditi la fattura rilasciata dall’organismo. - Ottieni un titolo idoneo all’espropriazione forzata al termine della procedura di conciliazione con il verbale sottoscritto da te, dall’altra parte dai legali e dal mediatore. Nessun passaggio ulteriore. - Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

COME FUNZIONA LA MEDIAZIONE ON LINE

Il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione si attiva mediante il deposito di un’istanza di mediazione presso la sede territorialmente competente dell’organismo di mediazione e con l’assistenza obbligatoria di un legale.
La segreteria dell’Organismo provvede a contattare la/le parti che s’intende convocare e fissa il primo incontro entro 30 giorni. La conciliazione si svolge dinanzi al mediatore che aiuta le parti a trovare un accordo.
Se necessario il mediatore può fissare altri incontri oppure può nominare un mediatore ausiliario per gli aspetti tecnici della controversia.
Quando la conciliazione si conclude con un ACCORDO POSITIVO, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

IN QUALI CONTROVERSIE PUOI ATTIVARE UNA MEDIAZIONE ON LINE

NB. Per condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari il tentativo di conciliazione è obbligatorio.

QUANDO É POSSIBILE ATTIVARE UNA MEDIAZIONE

• Il tentativo di conciliazione è OBBLIGATORIO (dal 21 settembre 2013) per condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari a partire ed è condizione di procedibilità per un eventuale non auspicato giudizio.
La condizione di procedibilità si ritiena assolta quando le parti, accompagnate dai legali abbiano svolto l’incontro programmatico dinanzi al mediatore e lo stesso sia fallito
.

• La conciliazione può essere attivata VOLONTARIAMENTE dalle parti quale valida alternativa al giudizio ordinario per tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. es. Recupero crediti, risarcimento del danno da vacanza rovinata etc..

• La conciliazione può inoltre essere attivata in virtù di una CLAUSOLA CONTRATTUALE inserita in un CONTRATTO – ATTO COSTITUTIVO O STATUTO DI UN ENTE. Eccoti un esempio di clausola contrattuale : "Per ogni controversia relativa o comunque collegata all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono sin da ora di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso il tentativo di conciliazione ex DLgs. 28/10 da espletarsi presso una delle sedi e secondo le modalità previste dal Regolamento di procedura, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, dell’Organismo di Mediazione IIMA – International Institute of Mediation and Arbitration, organismo non autonomo dell’associazione Mithra sito in Roma, C.F.97661330585 P.IVA 11712421004 , ed iscritto al n. 620 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore in vigore al momento dell’attivazione della procedura".

DISPOSTA DAL GIUDICE, ovvero il giudice anche in appello può disporre alle parti di tentare la conciliazione. In questo caso la conciliazione è obbligatoria.

 

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