il Punto Giuridico
CONSULENZA LEGALE VELOCE
0735 59 46 05 / 366 7174 333
V.le Colombo, 72 - Zona Porto
San Benedetto
del Tronto (AP)
CONDOMINIO, DIRITTI REALI, CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI
E FINANZIARI, RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTE DA RESPONSABILITA’ MEDICA
E SANITARIA, DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, RECUPERO CREDITI,
allora leggi con attenzione quello che c’è scritto su questa pagina
Affrontare una causa al giorno d’oggi può essere molto lungo e costoso.
I tribunali sono inflazionati e per questo motivo il “sistema
giustizia” italiano è inefficiente.
Il Punto Giuridico, sede distaccata dell’Organismo di mediazione
IIMA, organizza le mediazioni on-line, dando la possibilità agli avvocati
e alle parti di partecipare in videoconferenza tramite differenti piattaforme.
Avvocati e parti si possono connettere direttamente dai propri studi
senza doversi necessariamente recare presso la sede di riferimento dell’Organismo
di Mediazione, abbattendo i costi di trasporto e abbreviando notevolmente
anche le tempistiche relative agli incontri di mediazione.
Per partecipare
on-line è sufficiente essere provvisti di un device con webcam (preferibilmente
un computer) e di una connessione ad internet stabile.
Il contatto generalmente
avviene qualche minuto prima della mediazione, ma qualora ci fossero dubbi
sulla fattibilità e sulla stabilità della connessione è previsto un test
precedente all’incontro di mediazione.
Le parti avranno anche la possibilità
di confrontarsi singolarmente con il mediatore e se necessario inoltrare
documentazione privata.
L’intera procedura on line è regolamentata ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica
l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa
la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in
calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.
Il verbale relativo
al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto
dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività
dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28.
Dal 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria relativa
alla diffusione del COVID-19, gli incontri di mediazione in ogni caso possono
svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti
coinvolte nella mediazione.
Il confronto tra le parti avviene attraverso
un sistema di web-conference attraverso il quale ogni parte potrà esporre
le proprie richieste con interventi moderati dal mediatore al fine di trovare
un punto d’incontro che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti partecipanti.
NB. É necessaria la presenza di un avvocato per avviare
una mediazione. L'avvocato deve essre presente in ogni fase della procedura.
Nei confronti di chi può essere attivata una mediazione?
La mediazione può essere attivata sia nei confronti di un soggetto privato
( cittadino o impresa) sia nei confronti di un soggetto pubblico (Comune
o ente pubblico)
La mediazione può essere attivata sia nei confronti di un soggetto privato (cittadino o impresa) sia nei confronti di un soggetto pubblico (Comune o ente pubblico)
ECCO PERCHE’ SCEGLIERE LA MEDIAZIONE ONLINE - La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal Dlgs. 28/10. - Puoi risolvere una Tua controversia legale in meno di tre mesi; - Hai il pieno controllo sulla decisione finale, ovvero il contenuto dell’accordo è frutto della trattativa tra te e l’altra parte e non un’imposizione di un terzo (giudice) estraneo alla lite. - I costi sono prevedibili. Prima di cominciare una disputa sai già a quali spese vai incontro e non può essere richiesta una spesa maggiore; - Partecipi ala mediazione accompagnato dal Tuo legale di fiducia. - Benefici del credito d’imposta fino a 500 euro. Es. se la tua controversia è del valore di € 50.000 il costo per una mediazione obbligatoria sarà di € 477,95 (IVA Compresa). In caso di esito positivo della mediazione la somma si euro 477,95 ti verrà riconosciuta come credito di cui potrai beneficiare inserendo nella dichiarazione dei redditi la fattura rilasciata dall’organismo. - Ottieni un titolo idoneo all’espropriazione forzata al termine della procedura di conciliazione con il verbale sottoscritto da te, dall’altra parte dai legali e dal mediatore. Nessun passaggio ulteriore. - Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione
si attiva mediante il deposito di un’istanza di mediazione presso la sede
territorialmente competente dell’organismo di mediazione e con l’assistenza
obbligatoria di un legale.
La segreteria dell’Organismo provvede a contattare
la/le parti che s’intende convocare e fissa il primo incontro entro 30 giorni.
La conciliazione si svolge dinanzi al mediatore che aiuta le parti a trovare
un accordo.
Se necessario il mediatore può fissare altri incontri oppure
può nominare un mediatore ausiliario per gli aspetti tecnici della controversia.
Quando la conciliazione si conclude con un ACCORDO POSITIVO, sottoscritto
dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi
di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
NB. Per condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari il tentativo di conciliazione è obbligatorio.
• Il tentativo di conciliazione è OBBLIGATORIO
(dal 21 settembre 2013) per condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’
medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari a partire
ed è condizione di procedibilità per un eventuale non auspicato
giudizio.
La condizione di procedibilità si ritiena assolta quando le
parti, accompagnate dai legali abbiano svolto l’incontro programmatico dinanzi
al mediatore e lo stesso sia fallito.
• La conciliazione
può essere attivata VOLONTARIAMENTE dalle parti quale valida
alternativa al giudizio ordinario per tutte le controversie civili e commerciali
vertenti su diritti disponibili. es. Recupero crediti, risarcimento del
danno da vacanza rovinata etc..
• La conciliazione può inoltre essere
attivata in virtù di una CLAUSOLA CONTRATTUALE inserita
in un CONTRATTO – ATTO COSTITUTIVO O STATUTO DI UN ENTE. Eccoti un esempio
di clausola contrattuale : "Per ogni controversia relativa o comunque
collegata all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto,
le parti convengono sin da ora di tentare, prima di ogni altra iniziativa,
la risoluzione bonaria della controversia attraverso il tentativo di conciliazione
ex DLgs. 28/10 da espletarsi presso una delle sedi e secondo le modalità
previste dal Regolamento di procedura, che le parti espressamente dichiarano
di conoscere ed accettare integralmente, dell’Organismo di Mediazione IIMA
– International Institute of Mediation and Arbitration, organismo non autonomo
dell’associazione Mithra sito in Roma, C.F.97661330585 P.IVA 11712421004
, ed iscritto al n. 620 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto
presso il Ministero della Giustizia. Il Regolamento, la modulistica e la
tabelle delle indennità saranno quelle in vigore in vigore al momento dell’attivazione
della procedura".
• DISPOSTA DAL GIUDICE,
ovvero il giudice anche in appello può disporre alle parti di tentare la
conciliazione. In questo caso la conciliazione è obbligatoria.